DIRITTO E GIUSTIZIA: Una recente sentenza del Tribunale di Roma, crea un importante precedete in materia di proprietà intellettuale, riconoscendo il diritto d’autore anche delle foto pubblicate sulla rete.
Secondo di Giudici della IX sezione del Tribunale di Roma la pubblicazione di foto su Facebook, nella pagina di chi le ha scattate “non comporta la cessione integrale dei diritti fotografici” e dunque, in caso di indebita appropriazione, deve essere riconosciuto “il danno per violazione del diritto d’autore”.
Ma veniamo ai fatti.
Il caso nasce dalla pubblicazione su un quotidiano nazionale, all’insaputa dell’autore, di alcune foto scattate da un giovane fotografo in una nota discoteca romana e pubblicate sulla sua pagina facebook, le foto erano poi apparse a corredo di una serie di articoli giornalistici, relativi al fenomeno della frequentazione dei locali notturni da parte di soggetti di giovane età e, successivamente, riutilizzate anche da alcuni programmi televisivi di rilievo nazionale.
I Giudici del Tribunale della sezione specializzata in materia d’impresa e di proprietà intellettuale, hanno riconosciuto la risarcibilità sia del danno patrimoniale che di quello morale ad esso connesso, per il mancato riconoscimento della paternità delle fotografie ed hanno stabilito l’esistenza di un pregiudizio cagionato dalla pubblicazione delle foto senza l’autorizzazione dell’autore e senza l’indicazione del suo nome.
Nella sentenza viene specificato che la libertà di utilizzo dei contenuti pubblicati dagli utenti con l’impostazione pubblica non riguarda infatti i contenuti coperti da diritti di proprietà intellettuale degli utenti, rispetto ai quali l’unica licenza è quella non esclusiva e trasferibile concessa a Facebook,
A tal proposito la sentenza cita espressamente l’articolo 2 delle condizioni di licenza di Facebook nel quale si distingue “tra i contenuti coperti da diritti di proprietà intellettuale” (foto e video) definiti “contenuti IP” (coperti da proprietà intellettuale) e i contenuti semplici non coperti da tali diritti.In base a questo importante principio l’autore delle foto ha ottenuto il risarcimento del danno da parte del quotidiano che aveva pubblicato le foto stesse senza alcuna autorizzazione.
Nella sentenza viene, dunque, chiarito che la pubblicazione di una fotografia sulla pagina personale di Facebook, in mancanza di prove contrarie, costituisce “presunzione grave, precisa e concordante” della titolarità dei diritti fotografici in capo al titolare delle pagine nelle quali le stesse sono pubblicate.
Secondo i giudici romani, ai fini del diritto di autore assumono un ruolo chiave i “digital watermarks” ovvero le filigrane digitali con il quale l’autore “firma” la foto, in assenza di questi, l’onere della prova si inverte, infatti, la sola pubblicazione di una foto sulla propria pagina social, in assenza di qualsiasi firma non costituisce, di per sé, prova della titolarità dei diritti di proprietà intellettuale su quel contenuto, ma, si legge nella sentenza, “in questo caso spetta al riproduttore provare che la sua utilizzazione si è basata sul prelevamento di un file digitale non coperto dai diritti di proprietà intellettuale in capo a colui che ha pubblicato la foto su Facebook”.
di Enrico Duratorre
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