Il regolamento sui beni confiscati che oggi si sottopone all’approvazione del consiglio, dopo soli 4 mesi dall’insediamento, e’ il primo atto concreto di una volonta’ politica per una seria lotta alle mafie. La stessa confisca dei beni e’ infatti uno degli strumenti piu’ importanti per il contrasto alla criminalita’ organizzata ma lo e’ ancor piu’ il loro utilizzo da parte degli enti locali. Come avevano infatti intuito sin dagli anni 80 il gen dalla chiesa e il sindacalista pio la torre e per cui hanno perso la vita, per un contrasto efficace alle mafie occorre colpire i loro interessi economici e le ricchezze accumulate con i traffici illegali. La legislazione attuale e’ il frutto di una serie di interventi straordinari ed emergenziali dello stato. Infatti la prima legge intitolata “disposizioni contro la mafia” che contiene per la prima volta il termine “mafia” e’ del 1965 (legge 575) ed e’ successiva alla strage di ciaculli di palermo dove vennero uccisi 7 carabinieri e prevede l’estensione di misure di prevenzione ai soggetti “indiziati di appartenere ad associazioni mafiose”. Tra la fine degli anni 70 e l’inizio degli anni 80 ricordiamo tutti una feroce guerra di mafia che vide la commissione di numerosi omicidi perpetrati dalle diverse famiglie mafiose e l’attacco ai rappresentanti delle istituzioni che potevano costiuire un ostacolo all’espansione delle loro attivita’ illecite. Segue nel 1982 (legge 646) la legge rognoni –la torre che introducendo l’art. 416 bis del codice penale tipizza e introduce il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso per la prima volta e quindi individua la mafia come un fenomeno criminale distinto dalla comune delinquenza organizzata. Questa norma rappresento’ una vera innovazione nell’ordinamento perche’ diede anche una spiegazione del funzionamento delle associazioni mafiose e le distinse dalle altre per “la forza intimidatrice del vincolo associativo da cui nasce l’assoggettamento e l’omerta’ di coloro che entrano in contatto con l’associazione”. La legge rognoni – la torre introdusse per la prima volta le misure di prevenzione patrimoniali volte a colpire l’accumulazione illecita di patrimoni. Ancora ci vorra’ la morte del giudice livatino, il famoso giudice ragazzino, per fare istituire, nel 1991, la dna e le dia. Dopo le stragi di capaci e di via d’amelio viene introdotto il 41 bis noto come carcere duro ai mafiosi. In questo contesto frammentario e occasionale nasce la legge 109/96 sull’uso sociale dei beni confiscati alle mafie con la ratio di offrire opportunita’ di lavoro per i giovani. E infine nel 2011 la legge n. 159 nota come “codice antimafia” che aggiorna la normativa per divenire punto di riferimento completo e migliorare l’efficienza delle procedure di gestione, destinazione ed assegnazione dei beni confiscati. Il processo di confisca dei beni agisce su molti livelli: quello giudiziario che serve a riaffermare il principio di legalita’, quello economico dato dalla restituzione al territorio di risorse sottratte, quello socio-culturale dimostrando che le mafie non sono invicibili e infine quello politico che restituisce la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. La lotta alla mafia deve essere caratterizzata anche e soprattutto da politiche di promozione sociale, di occupazione, di lavoro che molto spesso viene offerto come un favore e che invece deve essere tutelato come un diritto. Formia – e’ ormai noto a tutti – ed e’ difficile trovare ancora chi oggi neghi il fenomeno, e’ stato territorio di conquista negli ultimi decenni da parte di clan provenienti da regioni limitrofe. Qui, molti esponenti prevalentemente affiliati alla camorra, hanno fatto investimenti specie immobiliari tanto che oggi abbiamo, secondo gli ultimi dati, una decina di immobili il cui sequestro e’ divenuto confisca e sono in gestione dell’anbsc. In un grave momento di crisi abitativa e occupazionale che tocca anche il nostro comune, un’amministrazione di centrosinistra non puo’ non approfittare delle possibilita’ e delle opportunita’ che detti beni costituiscono. Pertanto, coerentemente a quanto espresso piu’ volte durante la campagna elettorale il nostro sindaco e l’amministrazione tutta vuole mantenere fede alle promesse, saldando le parole ai fatti e trasformare i beni simboli del potere criminale sul nostro territorio da “intoccabili” in “bene comune” secondo la piu’ classica delle accezioni destinandoli per fini di utilita’ pubblica e di crescita condivisa e sostenibile. Vogliamo trasformare lo svantaggio dato dai segni esteriori della presenza della criminalita’ organizzata nel nostro comune in un vantaggio per la comunita’ e i cittadini e soprattutto per le persone piu’ deboli , mediante il loro reimpiego. Ed e’ all’utilita’ pratica che si associa anche l’alto valore simbolico di rafforzamento dell’immagine dello stato. L’odierno regolamento si compone di n. 13 articoli e disciplina le modalita’ e il procedimento di concessione in uso dei beni immobili confiscati. Esso nasce dalla normativa vigente in materia innanzi richiamata. Prevede la concessione in uso gratuito degli immobili confiscati acquisiti al patrimonio comunale e che non siano utilizzati per fini istituzionali dal comune da assegnarsi a mezzo selezione pubblica sul territorio. E’ confermata nel regolamento la previsione di legge secondo la quale il comune puo’ utilizzare direttamente anche a fini di lucro eventuali beni non assegnati destinandone pero’ i relativi proventi ad un capitolo per finalita’ sociali. Individua i beneficiari tra quelli appartenenti alle categorie rifacendosi esattamente a quelle individuate dalla stessa legge 159/2011 e ne elenca i requisiti. Prevede l’istituzione di una commissione consiliare speciale permanente a titolo gratuito il cui parere obbligatorio e non vincolante va acquisito preventivamente, nelle varie fasi di formazione dell’atto di concessione. I criteri poi riservati alla giunta dovranno essere di volta in volta stabiliti e cio’ in funzione della tipologia del bene da assegnare. E’ prevista anche una forma di concessione congiunta, a seconda della tipologia di immobile, a piu’ concessionari. Questi dovranno poi assumersi nella convenzione che si andra’ a stipulare una serie di obblighi che se non rispettati potranno portare alla revoca della concessione senza alcun indennizzo. E’ previsto il divieto di subconcessione e un articolo che disciplina la normativa transitoria degli immobili gia’ concessi in uso i quali saranno sottoposti a una verifica in ordine alle attivita’ svolte e alla compatibilita’ con l’originario contratto e con le disposizioni dell’agenzia dei beni confiscati. La durata infine e’ prevista in dieci anni rinnovabile al massimo per un ulteriore periodo di pari durata.
Sono uno dei titolari dell’emittente e sono anche conduttore di vari programmi.
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