GAETA: Sosta a pagamento sospesa, ma solo per alcune categorie

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ATTUALITA’: Negli ultimi giorni sempre più spesso si sente la domanda “…. ma a Gaeta il parcheggio si paga ?” in effetti girando per la città si nota che i parcometri sono attivi, ma la segnaletica verticale è coperta con plastica nera, creando non pochi dubbi negli utenti della strada che si ritrovano davanti a segnalazioni contrastanti, ed allora è il caso di fare un pò di chiarezza.

Innanzitutto va detto che l’Amministrazione Comunale con la Delibera di Giunta n° 246 del 28 ottobre scorso ha deliberato “Di sospendere per i non residenti, con esclusione di quelli rientranti nelle categorie da 1 a 5 come tipizzate dalla Deliberazione di Giunta Comunale n°75 del 11/04/2016, la sosta a pagamento sul territorio comunale per i mesi di novembre e dicembre 2016 e di gennaio e febbraio 2017”.

246 Sospensione sosta a pagamento anno 2016Dunque la sospensione della sosta è solo per determinate categorie, cioè per i non residenti non rientranti nelle categorie da 1 a 5 come indicati dalla delibera di giunta n° 75 dello scorso 11 aprile e cioè, 1. Residenti, 2. Militari, Polizia, Carabinieri  ecc., 3. attività produttive e/o lavorative, compresi i professionisti, 4. Lavoratore dipendente di ente, società, ditta pubblia o privata, 5. Proprietario di immobili residenziale o lacatario di immobile residenziale con contratto minimo annuale.

Sono diversi, a questo punto, gli interrogativi che igli utenti della strada si pongono: innanzitutto è possibile attuare una disparità di trattamento? E’ ammissibile la presenza di segnaletica orizzontale e verticale non corrispondente, quela prevale? Infine come si stabilisce se un sogetto che utilizza la sosta sulle strisce blu sia residente o non residente e nel caso di non residente, come si controlla che rientri nelle categorie da 1 a 5 o meno; insomma una norma caotica che da adito ad interpretazioni personali e non garantisce equità.

dirittoProviamo a dare risposta agli interrogativi; va evidenziato innanzitutto che una norma non può prevedere un’applicazione disparitaria, come avviene con la delibera di sospensione dei parcheggi; tra i principî fondamentali della nostra Costituzione particolare rilievo è assunto da quello di eguaglianza (art. 3), sia per il suo significato etico – sociale, che per il vastissimo campo di applicazione; il principio di eguaglianza, infatti, incide anche sul contenuto delle norme del nostro ordinamento, vietando ingiustificate disparità di trattamento tra cittadini.

Rimanendo ancora nell’ambito giuridico, l’art. 38 del D. L.vo 285/92 e successive integrazioni e modificazioni (Codice della strada) stabilisce che le prescrizioni dei segnali verticali prevalgono su quelle dei segnali orizzontali, ma nel caso di sospensione della sosta a pagamento, è esattamente il contrario, i cartelli stradali che impongono il pagamento della sosta (segnaletica verticale) sono oscurati, ma per alcune categorie individuate dalla delibera di Giunta, la sosta è a pagamento, in palese violazione delle norme del codice della strada.

di Enrico Duratorre

 


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