Dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022 entrerà in vigore il cd. “green pass rafforzato” istituito dal DL 172/2021. Scopriamo dove serve e quando, invece, “basta” il green pass classico
Il decreto-legge 172/2021 (Super Green Pass) ha introdotto alcune novità in materia di emergenza Covid-19, tra le quali la vaccinazione obbligatoria per alcune categorie lavorative e un nuovo Super Green Pass, cioè una sorta di green pass rafforzato che servirà, sotto le feste (dal 6 dicembre al 15 gennaio, ma è passibile di ulteriori proroghe da parte del Governo), per accedere in determinate attività.
Entrambi i ‘pass’ vengono controllati tramite l’app Verifica C-19, quindi basta disporre del QR Code sul prorpio smartphone per mostrare la certificazione verde all’esercente o al pubblico ufficiale che lo richiede. L’aggiornamento della app permetterà a chi fa i controlli di capire che tipo di pass possiede una persona.
NB – Il nuovo pass non va scaricato: il green pass “base” per essere vaccinato o guarito verrà già in automatico potenziato come “Super Green pass”.
Nella tabella sottostante, quindi, riepiloghiamo le differenze tra super green pass (SGP) e green pass (GP): come si ottengono e a cosa servono.
Green pass
Come si ottiene:
- Vaccinazione
- Guarigione dal Covid-19
- Tampone molecolare (validità 72 ore) o rapido (validità 48 ore) negativo
A cosa serve (dove consente di entrare):
Obbligatorio per:
- caffè/altra consumazione al banco del bar (al chiuso)
- hotel
- trasporto interregionale, regionale e pubblico locale
- piscine, palestre, impianti sciistici
- spogliatoi di tutte le attività sportive, anche all’aperto
- lavoro pubblico/privato
Super Green Pass (DL 172/2021)
Come si ottiene:
- Vaccinazione
- Guarigione dal Covid-19
A cosa serve (dove consente di entrare):
Dal 6/12/21 al 15/1/22 (prorogabile) serve per entrare, in TUTTE le zone eclusa la zona rossa, in:
- bar e ristoranti al chiuso (seduti al tavolo)
- cinema, teatri, musei
- spettacoli, eventi e competizioni sportive
- stadi e palazzetti sportivi
- discoteche e sale gioco
- cerimonie pubbliche
ZONA ROSSA
È l’unica tipologia di colore in cui i divieti valgono per tutti, a prescindere dal pass che si possiede.
Chiusi bar e ristoranti (consentiti asporto e consegna a domicilio), negozi chiusi tranne quelli essenziali. Divieto di uscire dal comune di residenza a parte che per comprovati motivi di lavoro, necessità, urgenza.
Decreto-Legge 172/2021
L PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Visti gli articoli 32 e 117, secondo e terzo comma, della Costituzione; Visto l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della liberta' di circolazione per ragioni sanitarie; Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»; Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»; Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche»; Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attivita' scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti»; Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening»; Visto il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante «Disposizioni urgenti per l'accesso alle attivita' culturali, sportive e ricreative, nonche' per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali.»; Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita' dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; Considerato che l'attuale contesto di rischio impone la prosecuzione delle iniziative di carattere straordinario e urgente intraprese al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettivita'; Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di emanare disposizioni per garantire in maniera omogenea sul territorio nazionale le attivita' dirette al contenimento dell'epidemia e alla riduzione dei rischi per la salute pubblica, anche alla luce dei dati e delle conoscenze medico-scientifiche acquisite per fronteggiare l'epidemia da COVID-19 e degli impegni assunti, anche in sede internazionale, in termini di profilassi e di copertura vaccinale; Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di estendere l'obbligo vaccinale ad alcune categorie di soggetti che prestano la propria attivita' lavorativa in settori particolarmente esposti; Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di adeguare le previsioni sul rilascio e sulla durata delle certificazioni verdi COVID-19; Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' e urgenza di integrare il quadro delle vigenti misure di contenimento alla diffusione del predetto virus anche in occasione delle prossime festivita', adottando adeguate e immediate misure di prevenzione e contrasto all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica; Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di prorogare la disciplina vigente in materia di sorveglianza radiometrica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 2021; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri della salute, dell'interno, della difesa, della giustizia, dell'istruzione e delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1 Obblighi vaccinali 1. Al decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 3-bis e' inserito il seguente: «Art. 3-ter (Adempimento dell'obbligo vaccinale). - 1. L'adempimento dell'obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 comprende il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute.»; b) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente: «Art. 4 (Obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario). - 1. Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, in attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita, comprensiva, a far data dal 15 dicembre 2021, della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati. La vaccinazione e' somministrata altresi' nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano in conformita' alle previsioni contenute nel piano di cui al primo periodo. 2. Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, non sussiste l'obbligo di cui al comma 1 e la vaccinazione puo' essere omessa o differita. 3. Gli Ordini degli esercenti le professioni sanitarie, per il tramite delle rispettive Federazioni nazionali, che a tal fine operano in qualita' di responsabili del trattamento dei dati personali, avvalendosi della Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale-DGC) eseguono immediatamente la verifica automatizzata del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2, secondo le modalita' definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Qualora dalla Piattaforma nazionale-DGC non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2, anche con riferimento alla dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, nelle modalita' stabilite nella circolare di cui al comma 1, l'Ordine professionale territorialmente competente invita l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi del comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione, da eseguirsi entro un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l'Ordine invita l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale. 4. Decorsi i termini di cui al comma 3, qualora l'Ordine professionale accerti il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale, anche con riguardo alla dose di richiamo, ne da' comunicazione alle Federazioni nazionali competenti e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro. L'inosservanza degli obblighi di comunicazione di cui al primo periodo da parte degli Ordini professionali verso le Federazioni nazionali rileva ai fini e per gli effetti dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233. L'atto di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale e' adottato da parte dell'Ordine territoriale competente, all'esito delle verifiche di cui al comma 3, ha natura dichiarativa, non disciplinare, determina l'immediata sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie ed e' annotato nel relativo Albo professionale. 5. La sospensione di cui al comma 4 e' efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato all'Ordine territoriale competente e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro, del completamento del ciclo vaccinale primario e, per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque denominato. Il datore di lavoro verifica l'ottemperanza alla sospensione disposta ai sensi del comma 4 e, in caso di omessa verifica, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 4-ter, comma 6. 6. Per i professionisti sanitari che si iscrivono per la prima volta agli albi degli Ordini professionali territoriali l'adempimento dell'obbligo vaccinale e' requisito ai fini dell'iscrizione fino alla scadenza del termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021. 7. Per il periodo in cui la vaccinazione di cui al comma 1 e' omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui al comma 2 a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2. 8. Per il medesimo periodo di cui al comma 7, al fine di contenere il rischio di contagio, nell'esercizio dell'attivita' libero-professionale, i soggetti di cui al comma 2 adottano le misure di prevenzione igienico-sanitarie indicate dallo specifico protocollo di sicurezza adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, entro il 15 dicembre 2021. 9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 10. Per la verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale da parte degli operatori di interesse sanitario di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4-ter, commi 2, 3 e 6.»; c) all'articolo 4-bis, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, le parole: «al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza» sono soppresse; 2) al comma 3, le parole da «con decreto del Presidente del Consiglio» a «dati personali» sono sostituite dalle seguenti: «con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87»; 3) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Per la verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale da parte dei soggetti di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4-ter, commi 2, 3 e 6.»; 4) al comma 5 le parole «L'accesso alle strutture di cui all'articolo 1-bis, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilita', in violazione delle disposizioni del comma 1 del presente articolo nonche' la violazione delle disposizioni del primo periodo del comma 3 del presente articolo sono sanzionati» sono sostituite dalle seguenti: «La violazione delle disposizioni del primo periodo del comma 3 del presente articolo e' sanzionata».
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