Il G.S. da’ torto al DLF Formia,la finalissima di Coppa Latina e’ tra Aprilia e Sporting Terracina

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Schermata 2015-05-25 alle 22.34.09Si ferma qui la corsa per la Finale Play Off del DLF Formia che viene punito con la sconfitta a tavolino del match contro lo Sporting Terracina che sfidera’ quindi sabato prossimo l’United Aprilia.Riportiamo di seguito il comunicato completo .

COPPA PROVINCIA LATINA CALCIO A 5 SERIE D MASCHILE

GARE DEL 6/ 6/2015

gara del 6/ 6/2015 D.L.F. FORMIA CALCIO – SPORTING TERRACINA C5

Letto il referto;

Letto il supplemento di referto;

Rilevato che dallo stesso emerge che dopo la fine del primo tempo della gara tra DLF FORMIA CALCIO e SPORTING TERRACINA del 06 giugno 2015, la stessa veniva sospesa sul risultato di 0-0 a seguito di una aggressione subita nei corridoi dello spogliatoio dal calciatore della Società SPORTING TERRACINA PARISELLA Marco;

Che in particolare nel referto emerge testualmente che:

“Al termine del primo tempo (ho espulso) il n. 12 PETRONZIO Renato (DLF FORMIA CALCIO), perché insultava a gran voce il diretto avversario apostrofandolo: “Quel pezzo di merda! Coglione! Figlio di puttana!!! Io ti sfondo!!!”.

Visto il provvedimento, mi avvicinava e, sempre a gran voce con una eccessiva veemenza, diceva: “Ma tu non lo hai sentito? Quello stronzo mi ha chiamato figlio di puttana! A me? Quel coglione!”. Continuando a sbraitare ed a ripetere improperi faceva una corsa negli spogliatoi”;

Che ancora nel supplemento di referto emerge testualmente che: “…..Entrato nel corridoio vedevo, alla fine dello stesso, chiuso in un angolo, sdraiato al suolo, un calciatore dello SPORTING TERRACINA……., intorno a lui vi erano 6-7 compagni di squadra che urlavano e gridavano frasi del tipo “Lo ha ammazzato di botte!….. Merda!…..Coglione, lo hai massacrato! E’ sempre così contro di voi!….Stronzo hai rovinato na gara!!!” e, contemporaneamente, mi sfilava da un lato, con estrema

fretta, il portiere del DLF FORMIA CALCIO n. 12 PETRONZIO Renato. Nello stesso momento tutti i calciatori facevano ingresso nel corridoio dando vita ad un aggrovigliato parapiglia. Trascorsi alcuni minuti riconoscevo il calciatore aggredito brutalmente: PARISELLA Marco, n. 9 dello SPORTING TERRACINA il quale aveva il viso tutto gonfio ed un occhio nero, inoltre non riusciva ad alzarsi da terra, tanto che doveva intervenire l’ambulanza del 118. Sopraggiungevano anche i Carabinieri con una pattuglia. La situazione era inverosimile, tra ambulanza che soccorreva il PARISELLA, giocatori sconvolti che si additavano a vicenda, pubblico incredulo che inveiva un po’ contro tutti, Carabinieri che chiedevano a chiunque disposizioni sull’accaduto e dirigenti che si accusavano vicendevolmente…..”

Che dunque la gara veniva sospesa, sentiti i capitani “poiché erano trascorsi più di 35 minuti dal termine della prima frazione di gioco” e poiché non si erano “più  ristabilite le condizioni di normalità (i Carabinieri ed i Medici del 118 continuavano nel loro lavoro, i dirigenti, i giocatori, il pubblico ed io stesso eravamo tutti sconvolti, contrariati, psicologicamente distrutti dell’accaduto)” e dunque poiché l’arbitro aveva ritenuto “che non vi erano più i presupposti per la prosecuzione della stessa essendo l’episodio pregiudizievole per un sereno e corretto svolgimento e continuazione della gara”.

Ritenuto che emergono indizi gravi, univoci e concordanti (la minaccia proferita in presenza dell’arbitro, causa dell’espulsione; la corsa decisa verso gli spogliatoi da parte dell’aggressore; le frasi dei compagni di squadra dell’aggredito rivolte all’aggressore; le frasi dei compagni di squadra dell’aggredito rivolte all’aggressore, mentre questi, dopo il pestaggio, passava di fianco all’arbitro) tali da far presumere con ragionevole certezza che l’autore dell’aggressione sia stato il n. 12 del DLF FORMIA CALCIO PETRONZIO Renato;

Ritenuto dunque che la sospensione della gara debba essere causalmente ricondotta alla DLF FORMIA CALCIO, alla quale pertanto dovrà essere inflitta la punizione sportiva della perdita della gara;

P.Q.M.

Visto l’art. 17 comma 1 del CGS delibera di punire la Società DLF FORMIA CALCIO con la perdita della gara con il punteggio di 0-6;

Visti gli artt. 4 comma 2 e 18 comma 1) lett. b) del CGS delibera di punire per responsabilità oggettiva la DLF FORMIA CALCIO con l’ammenda di € 150,00 con riferimento alla condotta violenta di un proprio tesserato;

di squalificare il calciatore PETRONZIO Renato della Società DLF FORMIA CALCIO per 6 gare per aver proferito frasi ingiuriose e minacciose rivolte ad un calciatore avversario, nonché per aver aggredito lo stesso con estrema violenza, procurandogli tumefazioni al volto, e costringendolo alle cure dei sanitari del 118;


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