Inps: Contributo per genitori disoccupati o monoreddito con figli disabili

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Il contributo INPS per figli con disabilità è un sostegno economico mensile per i genitori disoccupati o monoreddito, di nuclei familiari monoparentali, che hanno a carico figli con disabilità riconosciuta maggiore del 60%.

Chi sono i nuclei familiari monoparentali?

I nuclei familiari monoparentali sono quelli composti da un solo genitore ed i suoi figli, perciò con l’assenza dell’altro genitore nel nucleo, come ad esempio:

• famiglie con genitori separati, dove un solo genitore vive in casa con uno o più figli con disabilità a carico;

• genitore vedovo, che vive da solo con uno o più figli con disabilità a carico;

• persona single che decide di adottare e diventa unico genitore.

Beneficiari

I beneficiari del contributo INPS sono:

• genitore disoccupato senza redditi;

• genitore monoreddito, con reddito annuo:

– fino a 8.145 €, se lavoratore dipendente;

– fino a 4.800 €, se lavoratore autonomo.

Per genitore monoreddito si intende un genitore che ricava tutto il proprio reddito solo dall’attività lavorativa, anche se prestata per più datori di lavoro.

Il contributo INPS può essere richiesto anche da chi percepisce il Reddito di Cittadinanza (RDC)

Requisiti

La domanda può essere presentata dal genitore che abbia tutti i seguenti requisiti insieme, ovvero:

• sia residente in Italia;

• abbia un modello ISEE in corso di validità non superiore a 3.000 €. • Nel caso di nuclei familiari con figli minori, è richiesto il modello ISEE minorenni;

• sia disoccupato o monoreddito e faccia parte di un nucleo familiare monoparentale;

• sia parte di un nucleo familiare, come dal modello ISEE, in cui ci siano figli a carico con una disabilità riconosciuta non inferiore al 60%.

Come funziona

Il contributo INPS per figli con disabilità viene erogato ogni mese, dal 1° gennaio, per un importo minimo di 150Euro netti e un massimo di 500 Euro netti, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

L’importo del contributo può variare da un minimo di 150 ad un massimo di 500 euro in base al numero dei figli con disabilità a carico:

• con un figlio con disabilità a carico, l’importo del contributo sarà pari a 150 euro;

• con due figli con disabilità a carico, l’importo del contributo sarà pari a 300 euro;

• con più di due figli con disabilità a carico, l’importo del contributo sarà pari a 500 euro

Nel caso di temporaneo ricovero del figlio presso Istituti di cura di lunga degenza o presso altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra Amministrazione Pubblica, il beneficiario ha l’obbligo di informare tempestivamente l’INPS che provvederà a sospendere l’erogazione del contributo per tutto il periodo di ricovero.

La domanda per il contributo in oggetto ha valenza annuale e deve essere presentata dal genitore all’INPS dal 1° febbraio al 31 marzo per ciascuno degli anni 2022 e 2023, esclusivamente in via telematica mediante una delle seguenti modalità:

Come fare domanda

La domanda per il contributo ha valenza annuale e deve essere presentata dal genitore all’INPS dal 1° Febbraio al 31 Marzo per ognuno degli anni 2022 e 2023. L’erogazione verrà fatta ogni mese per 12 mesi, ovvero per l’intera annualità.

La domanda può essere fatta tramite:

• il sito INPS, accedendo al servizio “Contributo genitori con figli con disabilità” cliccando qui. È consentito l’accesso all’area personale INPS tramite il servizio SPID, CIE o CNS;

• il contact center INPS al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) o 06 164 164 da rete mobile;

• enti di patronato.

Nella domanda bisogna indicare, da parte del genitore richiedente, il codice fiscale del figlio o dei figli con disabilità accertata per i quali si chiede il sostegno.

Pagamento

Il pagamento mensile del contributo INPS viene erogato dall’INPS, direttamente al richiedente, tramite:

– bonifico domiciliato;

– accredito su conto corrente bancario o postale;

– libretto postale o carta prepagata con IBAN;

– conto corrente estero area SEPA.

La modalità di pagamento scelta deve avere come intestatario il richiedente.

Il primo pagamento comprende, in base all’anno di presentazione della domanda, anche l’importo dei mesi maturati fino a quel momento e non ancora percepiti.

L’importo erogato dal sostegno economico non concorre alla formazione del reddito.

Esito

Una volta completata la procedura di richiesta sarà disponibile, nella sezione “Ricevute e provvedimenti” della propria area personale INPS, la ricevuta della domanda con numero del protocollo attribuito.

L’esito positivo o negativo sarà poi pubblicato nella sezione “Ricevute e provvedimenti” nel dettaglio della domanda.

Nel caso in cui, al momento di presentazione della domanda, il modello ISEE non risultasse valido, la domanda sarà rifiutata.


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