L’Amministrazione Comunale porta a conoscenza della cittadinanza, che con provvedimento sindacale n. 45 del 12.10.2022, è stato prorogato al prossimo 15 novembre 2022, il termine ultimo per adempiere a quanto disposto dalla precedente ordinanza n. 25 del 19.07.2022 avente oggetto “bonifica delle aree interne e nelle immediate vicinanze dei centri abitati di Spigno Nuova, Spigno Superiore, Campodivivo e S. Stefano. Manutenzione delle ripe e dei fossi di scolo posti a latere della viabilità comunale, vicinale e in aree private”.
Per tale ragione, entro il 15.11.2022, i cittadini interessati dovranno provvedere a:
A bonificare le aree interne o nelle immediate vicinanze dei centri abitati, al fine di garantire la sicurezza della pubblica incolumità, della salvaguardia dei beni mobili e immobili e del decoro dei centri urbani, previa eliminazione della vegetazione incontrollata, delle essenze essiccate e il riordino delle aree private interessate da deposito di legna e altri materiali infiammabili;
Sistemare i controfossi di scolo dei fondi rustici in modo da assicurare una idonea regimentazione delle acque in moto da evitare che non scarichino disordinatamente sulle strade pubbliche portando terriccio nei fossi laterali della viabilità stessa;
Sistemare le ripe laterali alle strade pubbliche in modo da evitare lo scoscendimento del terreno nei fossi di scolo posti a latere della viabilità;
Dotare gli accessi privati, che si innestano direttamente sulle strade pubbliche di adeguati sistemi di smaltimento, tali da impedire il ruscellamento delle acque sulla sede della viabilità comunale;
Adottare comunque, tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento, pericolo e/o limitazioni della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i fondi privati.
E’ stato inoltre disposta la trasmissione alla Giunta Comunale ai sensi dell’art. 16 comma 2 della Legge 689/1981, così come modificato dal Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92 convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2008, n. 125 con art. 6 bis, che stabilisce “per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanza comunali e provinciali, la Giunta Comunale o Provinciale, all’interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma” dell’ordinanza.
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