Con riferimento alla “COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER IL RINNOVO
DELLE CONCESSIONI DI SUOLO PUBBLICO AI FINI DELL’ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU
AREE PUBBLICHE NEI MERCATI, NELLE FIERE E SU POSTEGGI ISOLATI, E PER LE
CONCESSIONI DI AREE PUBBLICHE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ ARTIGIANALI, DI
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, DI RIVENDITA DI QUOTIDIANI E
PERIODICI E DI VENDITA DI PRODOTTI AGRICOLI, AVENTI SCADENZA ENTRO IL 31
DICEMBRE 2020. “ (prot. n°1564 del 29.12.2020).
Visto l’art. 56 bis del DL 25 maggio 2021, n. 73;
Visto l’art. 26 bis del DL 22 marzo 2021, n. 41;
Visto l‘art. 103 del D.L. n. 18/2020, convertito nella legge n. 27/2020, “2. Tutti i certificati,
attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi
i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio
2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da
COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di
cessazione dello stato di emergenza”.
In conseguenza dell’applicazione di tali norme, si avvisano i titolari di concessioni di suolo
pubblico per il commercio su aree pubbliche che le concessioni conserveranno la loro
validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di
emergenza, attualmente prevista per il 31 dicembre 2021.
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